Assegno di maternità

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA

  • on-line

E' possibile  presentare  attraverso lo sportello telematico le istanze relative all'assegno di maternità attraverso la presentazione totalmente telematica delle istanze a qualunque ora del giorno, senza recarti personalmente presso gli uffici dell’ente.

Accesso allo sportello telematico

  • Di persona

Presentando il modulo per la richiesta dell'assegno di maternità all'ufficio anagrafe dal lunedi' al sabato dalle 10 alle 12 previo appuntamento telefonico al numero 0566906351.

 

Modulo domanda

Modulo domanda
  DOCX286,5K Modulo domanda assegno maternità