Cos'è
Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall’art. 1, dai commi dall’ 1 al 35: – Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione e dopo almeno quindici giorni conseguente conferma, di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. -L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nel predisposto Registro. Le parti hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali Viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari Diritti successori In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).