Riduzioni/agevolazioni utenze non domestiche

riciclo lampadina, ecologia

Elenco delle riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche.

UTENZE NON DOMESTICHE – AGEVOLAZIONI ASSOCIAZIONI, PARTITI E COMITATI
Ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento per la tassa sui rifiuti ai locali utilizzati da associazioni, partiti, comitati e simili per lo svolgimento di attività riconducibili a categorie di utenze non domestiche, comunque connesse all'attività istituzionale e non a fini di lucro, sarà applicata la tariffa, nella componente fissa e variabile, corrispondente all'attività esercitata ridotta del 50%. Le agevolazioni competono a richiesta dell'interessato da presentare all'Ufficio entro il mese di febbraio di ciascun anno e sono concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.

 

UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONE STAGIONALITA’
Ai sensi dell’art.24 del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica la tariffa giornaliera. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica (quota fissa e quota variabile):
- maggiorata del 100% nel caso in cui l’occupazione o detenzione sia compresa tra 1 giorno e 100 giorni;
- maggiorata del 60% nel caso in cui l’occupazione o detenzione sia compresa tra 101 giorni e 183 giorni.

COME OTTENERE LA RIDUZIONE PER STAGIONALITA’
La riduzione si applica se le condizioni sopra citate risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (SUAP – Unione dei Comuni) o da dichiarazione rilasciata dal titolare. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

 

UTENZE NON DOMESTICHE – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è ridotta, per i contribuenti coinvolti, dell'80%, rapportata al periodo di mancato svolgimento del servizio.

 

UTENZE NON DOMESTICHE - OPZIONE PER CONFERIMENTO A GESTORE PRIVATO RECUPERO DI TUTTI I RIFIUTI URBANI (ESCLUSIONE QUOTA VARIABILE TARIFFA TARI)
A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, come specificato anche all’art. 4 del vigente Regolamento per la tassa sui rifiuti dell’Ente, le utenze non domestiche possono scegliere di avvalersi del solo servizio privato per il ritiro e l’avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti.
Tale scelta deve essere effettuata tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva, tuttavia, la possibilità di chiedere nuovamente il servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.
Le utenze non domestiche che scelgono di avvalersi del solo servizio privato per il ritiro e l’avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti sono esentate dalla corresponsione della sola tariffa variabile: la quota fissa della Tari sarà comunque sempre dovuta.


L’esclusione dalla tariffa variabile troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della comunicazione preventiva, a condizione che la stessa sia pervenuta entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento. Tale riduzione verrà conteggiata a consuntivo, successivamente alle verifiche sulla seguente documentazione prodotta:
• copia del Contratto/Affidamento a soggetto terzo, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06;
• copia dei FIR (Formulari di identificazione dei rifiuti);
• copia dell’Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, sottoscritta dal titolare dell’impianto, da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di recupero effettuate;

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI VOLERSI AVVALERE DEL SOLO SERVIZIO PRIVATO
La comunicazione preventiva di volersi avvalere del solo servizio privato deve essere redatta su apposito modello (Modulo comunicazione preventiva per scelta servizio privato) e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività.
Sulla comunicazione preventiva devono essere indicati:

  • l’ubicazione degli immobili di riferimento;
  • il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  • i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da    avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  • la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
  • l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
  • il soggetto autorizzato all’attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto.

QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
La comunicazione preventiva deve essere inviata tramite Pec al Comune (Ufficio Tributi – comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it) e al soggetto gestore del servizio pubblico (Sei Toscana srl – seitoscana@legalmail.it),  entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La mancata presentazione della comunicazione preventiva viene intesa come scelta di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA VARIABILE E DOCUMENTAZIONE
Richiesta di esclusione della parte variabile della tassa sulla modulistica predisposta dall’Ente, da inviare tramite Pec al Comune Comune (Ufficio Tributi – comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it) e al soggetto gestore del servizio pubblico (Sei Toscana srl – seitoscana@legalmail.it) comprensiva degli allegati richiesti:

  • copia del Contratto/Affidamento a soggetto terzo, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 se non già fornita;
  • copia dei FIR (Formulari di identificazione dei rifiuti);
  • copia dell’Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, sottoscritta dal titolare dell’impianto, da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di recupero effettuate.

ATTENZIONE: per verificare l’attendibilità della % di rifiuti recuperata rispetto al totale dei rifiuti imputabili alla utenza, potranno essere utilizzati le medie del settore ed altri coefficienti standard. L’Ente effettuerà tutti i controlli necessari a comprovare la veridicità di quanto dichiarato e comunicato, esercitando i propri poteri di controllo. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di avvio a recupero, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti prodotti, il comune procedera’ al recupero dell’intera parte variabile della tassa non corrisposta.

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA VARIABILE
A consuntivo, entro e non oltre il 1° febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

UTENZE NON DOMESTICHE - AVVIO AL RICICLO RIFIUTI URBANI (RIDUZIONE QUOTA VARIABILE TARIFFA TARI)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013, come previsto anche dall’art. 25 bis del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti, le utenze non domestiche possono avviare a riciclo i propri rifiuti urbani. Ad essi è applicata una riduzione della quota variabile del tributo commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA VARIABILE E DOCUMENTAZIONE
Richiesta di esclusione della parte variabile della tassa sulla modulistica predisposta dall’Ente, da inviare tramite Pec al Comune Comune (Ufficio Tributi – comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it) comprensiva degli allegati richiesti:

  • copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente da cui risultino evidenti i quantitativi e le tipologie di rifiuti urbani avviati al riciclo.

 

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA VARIABILE
A consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

CUMULO DI AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI

Si ricorda che tutte le riduzioni o agevolazioni riportate agli articoli 23, 24, 27, 28 del veigente Regolamento della tassa sui rifiuti non sono cumulabili tra loro. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni è applicata, tra queste la più favorevole per il contribuente.

Si ricorda altresì che la riduzione riportata nell’articolo 26, per chi ne ha diritto, è cumulabile con una riduzione o agevolazione esplicata negli articoli 23, 24, 27, 28 del vigente Regolamento.