UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI
Ai sensi dell’art. 1, commi 659 e 660 della Legge 27.12.2013, n. 147, come previsto dall’art.23 del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. Abitazioni e fabbricati rurali ad uso abitativo di agricoltori: riduzione del 30%;
b. Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici: riduzione del 25% della tariffa sulla sola parte variabile.
Ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento per le sole utenze relative all’indirizzo di residenza del cittadino sono applicate riduzioni della tariffa, il cui coefficiente sarà annualmente stabilito e approvato dal consiglio comunale, nella delibera di approvazione delle tariffe della TARI in base alle seguenti modalità di ritiro rifiuti:
a. Raccolta rifiuti di tipo domiciliare (detta anche P.A.P, ovvero porta a porta per ogni abitazione);
b. Raccolta rifiuti di tipo integrata (detta anche di prossimità, ovvero raccolta presso i cassonetti suddivisi ognuno per tipologia di materiale).
Ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento il tributo è comunque ridotto nella misura del 30%, sia nella parte fissa che in quella variabile, per le utenze domestiche e non domestiche dei residenti e dei non residenti il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza stradale superiore a 1.000 m. dal punto di raccolta più vicino.
UTENZE DOMESTICHE - RIDUZIONI ISEE
Per l'anno 2022 sono state confermate le seguenti agevolazioni in base all'ISEE:
- Riduzione del 50%: ISEE fino a € 5.500,00
- Riduzione del 25%: ISEE da € 5.501,00 a € 6.500,00
COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI ISEE
Per aver diritto alle agevolazioni occorrerà presentare la domanda sottostante corredata da autocertificazione dello stato di famiglia ed attestazione ISEE relativa al nucleo familiare entro e non oltre il 30/04/2022. La domanda deve essere presentata entro i termini previsti per ogni stagione termica, pena la non applicazione dell’agevolazione.
L’agevolazione non potrà essere concessa in caso di morosità pregressa nel pagamento di una o più fatture relative al servizio, riferibile a qualunque componente del nucleo familiare. In caso di morosità successiva alla concessione dell’agevolazione la stessa potrà essere revocata con provvedimento motivato.
UTENZE DOMESTICHE – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è ridotta, per i contribuenti coinvolti, dell'80%, rapportata al periodo di mancato svolgimento del servizio.
CUMULO DI AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI
Si ricorda che tutte le riduzioni o agevolazioni riportate agli articoli 23, 24, 27, 28 del veigente Regolamento della tassa sui rifiuti non sono cumulabili tra loro. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni è applicata, tra queste la più favorevole per il contribuente.
Si ricorda altresì che la riduzione riportata nell’articolo 26, per chi ne ha diritto, è cumulabile con una riduzione o agevolazione esplicata negli articoli 23, 24, 27, 28 del vigente Regolamento.