Cos'è
I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro il mese di luglio di ciascun anno dispari.
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I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro il mese di luglio di ciascun anno dispari.
I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro il mese di luglio di ciascun anno dispari.
Requisiti:
I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro il mese di luglio di ciascun anno dispari in seguito all’affissione, entro il mese di Aprile, del Manifesto con cui il Comune dà avviso, a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti, di tale facoltà.
Requisiti (artt.li 9-10 Legge 10 aprile 1951, n. 287):
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
• buona condotta morale;
• titolo di studio: scuola secondaria di primo grado per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, scuola secondaria di secondo grado per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art.12 Legge 10 aprile 1951, n. 287) :
• i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
• gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
• i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica (art.29 Legge 10 aprile 1951, n. 287) :
a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
b) i membri del Parlamento;
c) i Commissari delle Regioni;
d) i componenti gli organi delle regioni di cui all'art. 121 della Costituzione o i corrispondenti organi previsti dagli statuti regionali speciali;
e) i prefetti delle province.
la competenza dell'atto finale spetta al Tribunale.
(art.21 Legge 10 aprile 1951, n. 287)
La richiesta di iscrizione, indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera e completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata, nel termine sottoindicato, all'Ufficio protocollo, oppure presentata tramite lo sportello telematico per le pratiche on-line unitamente alla copia della Carta d'Identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.
Il modulo è scaricabile dalla sezione "Documenti e Modulistica" della presente scheda.
Nessun costo.
L'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari avviene entro il mese di settembre degli anni dispari.
(Art.17 Legge 10 aprile 1951, n. 287)
Gli elenchi compilati dalla apposita Commissione istituita dal tribunale sono sottoscritti dal presidente del tribunale e resi noti non più tardi del 15 novembre in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.