Cos'è
Istruzioni per rilascio dell'attestato di soggiorno permanente.
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari e funzionali alla navigazione. Per assicurare agli utenti la migliore esperienza di navigazione, potremmo utilizzare cookie analytics per monitorare l’utilizzo del nostro sito con Google Analytics.
Se chiudi il banner senza esprimere alcuna preferenza oppure se clicchi su "Rifiuta" non verranno installati cookie diversi da quelli tecnici. Cliccando su "Accetta" esprimi il tuo consenso all'uso di cookie per tutte le predette finalità.
Potrai sempre modificare la scelta fatta cliccando sul link 'Preferenze cookie' in fondo alla pagina.
Per maggiori informazioni consulta l' informativa privacy.
Questa pagina contiene le indicazioni per ottenere l’attestazione di soggiorno (non permanente e permanente) rilasciata ai cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea e per ottenere l'attestazione di iscrizione anagrafica per Britannici.
Istruzioni per rilascio dell'attestato di soggiorno permanente.
Il cittadino UE e i cittadini dei paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo (compresi pure i cittadini dell'Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino) possono richiedere al Comune di residenza l'attestato che certifica la loro condizione di titolari del diritto di soggiorno permanente se hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale.
L’istanza di rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente dev'essere presentata debitamente compilata e corredata della seguente documentazione, relativa almeno all'ultimo quinquennio, che attesta
la regolare presenza in Italia:
per il lavoratore subordinato:
• contratti di lavoro e buste paga/CUD;
• e/o iscrizione al centro dell’impiego a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro;
• e/o qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione.
per il lavoratore autonomo:
• dimostrazione partiva I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. e dichiarazione dei redditi;
• e/o documenti contributivi e/o fiscali (denuncia I.V.A. Fatture ...);
• e/o qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione.
per il cittadino non lavoratore:
possesso di risorse economiche adeguate e del titolo di copertura dei rischi sanitari per 5 anni continuativi
(documentazione comprovante la condizione economica, polizza, iscrizione SSN ecc.).
Gli interessati devono esibire direttamente la documentazione alla quale desumere il perdurante possesso dei requisiti della regolarità del soggiorno per il periodo minimo previsto per legge, non potendosi ritenere sufficienti ai fini della prova del perdurante possesso dei requisiti né l'autocertificazione degli stessi né la mera iscrizione anagrafica per il medesimo periodo.
Infatti solo il possesso continuativo dei requisiti può garantire la regolarità del soggiorno. Diversamente, lo straniero comunitario sarebbe irregolarmente soggiornante.
I cittadini che richiedono il certificato di soggiorno permanente sono tenuti a dimostrare, con idonea documentazione, la regolarità del soggiorno ininterrotto per 5 anni.
- due marche da bollo da €16,00 necessarie una per la presentazione dell'istanza, una per l'attestato (N.B. la marca deve essere acquistata dall'utente prima di presentarsi allo sportello)
- 0,52 da pagare esclusivamente in contanti/carta di pagamento direttamente allo sportello anagrafico al momento del ritiro dell'attestazione di soggiorno
L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Le cittadine e i cittadini britannici che hanno presentato domanda di iscrizione anagrafica entro il 31/12/2020 possono richiedere l’attestazione di iscrizione anagrafica in base all’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dalla UE.