Convivenze di fatto

Questa pagina contiene le indicazioni per la costituzione di convivenze di fatto.

Tipologia
Immagine di Convivenze di fatto

Cos'è

Per convivenza di fatto si intende la condizione di "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile

A chi si rivolge

La dichiarazione di costituzione di CDF può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune, coabitanti ed iscritte nel medesimo Stato di Famiglia.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o di unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Cosa si ottiene

Nella sezione "Documenti" sottostante è possibile trovare la modulistica relativa alla dichiarazione e alla cancellazione della convivenza di fatto.

Come si ottiene

Gli interessati devono presentare una dichiarazione rilasciata e sottoscritta da entrambi contestualmente di fronte all’Ufficiale di Anagrafe, redatta su apposito modulo e corredata da documento di riconoscimento di entrambi, in corso di validità, e da eventuale “nulla osta” in caso di cittadino non italiano.

La dichiarazione non può essere effettuata da parte di coloro che facciano già parte di un unione civile i cui effetti non siano cessati al momento del rilascio della dichiarazione, né da persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

Ulteriori informazioni

  1. Cancellazione di una CDF

La cancellazione di una CDF può avvenire nei seguenti modi:

  • d’Ufficio in caso di cessazione della coabitazione e/o residenza nel comune di uno o di entrambi i componenti della CDF o in caso di matrimonio o unione civile.
  • Su richiesta di uno o di entrambi i componenti della CDF qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il comune provvederà ad inviare all’altro componente una comunicazione.

 

  1. Effetti della dichiarazione della CDF

In base a quanto disposto dalla L. 76/2016 i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38).
  • In caso di malattia o di ricovero hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo la regolamentazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per il coniuge o familiari (art. 1 comma 39).
  • Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute, oppure in caso di morte per quanto attiene le donazioni di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41).
  • Diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45).
  • Successione nel contratto di locazione nella casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o del suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44).
  • Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Popolare, qualora ne venga riconosciuto il diritto dal Regolamento dell’Ente (art. 1 comma 45).
  • Diritti del convivente nell’attività d’impresa (art. 1 comma 46).
  • Ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48).
  • In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite, si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L’Ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla CDF.

Con la Legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.

 

Altre informazioni

La disciplina delle Convivenze di Fatto (di seguito CDF) è prevista dalla Legge n. 76 del 05/05/2016, in vigore dal 05/06/2016, art. 1 commi da 36 a 65.

Documenti

  DOCX283,4K Dichiarazione convivenza di fatto
  DOCX282,9K Cancellazione convivenza di fatto