Disposizioni anticipate di trattamento

Questa pagina contiene le informazioni necessarie per le disposizioni anticipate di trattamento comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento".

Tipologia
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Cos'è

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici scelte terapeutiche singoli trattamenti sanitari.

A chi si rivolge

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

Come si ottiene

È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
     
  • presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi  la  circolare del Ministero dell’interno)
     
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
     
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
  • La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

    Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il fiduciario qualora:

  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
  • Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

    Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede  alla nomina di un amministratore di sostegno.

MODALITA’ OPERATIVE DAT
Delibera Giunta Comunale n. 77 del 25.06.2018

1) Il registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Monterotondo Marittimo ed ha come unica finalità la raccolta delle DAT compilate in maniera completa e sottoscritte dall'interessato – ordinate per numero progressivo – al fine di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Monterotondo M.mo, escludendo che personale del predetto ufficio possa assumere anche il ruolo di fiduciario;
2) La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, compilata anche utilizzando il modello di dichiarazione di cui al modello A, debitamente sottoscritta dal disponente e dal fiduciario eventualmente nominato (in caso di nomina allegare copia del documento di identità del fiduciario), sarà consegnata, previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Stato Civile-Anagrafe del Comune, unitamente alla dichiarazione di deposito di cui al modello B, e
inserita in busta sigillata dal disponente munito di documento d'identità in corso di validità;
3) Il fiduciario è colui che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente le DAT. Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile - Anagrafe dell'avvenuta rinuncia.
4) In qualunque momento, con successiva dichiarazione resa secondo le modalità già descritte, sarà possibile revocare o modificare le volontà espresse con la DAT. Qualora la designazione del fiduciario non sia effettuata direttamente nella dichiarazione depositata e in caso di revoca e/o nomina di nuovo fiduciario il disponente potrà, con le modalità di cui
al punto 2, depositare dichiarazione di cui al modello C;
5) Il funzionario comunale accettante e incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro rilascerà al disponente l’attestazione dell’avvenuta iscrizione, riportante il numero progressivo annotato sul registro. Lo stesso funzionario, inoltre, curerà che la DAT sia
debitamente custodita in modo che nessuno possa conoscerne il contenuto;
6) un eventuale cambiamento di residenza del testatore non comporta la cancellazione dal registro;
7) E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile – Anagrafe del Comune.
8) come disposto dal Decreto del Ministero della Salute n. 168 del 10 dicembre 2019 i dati di riferimento delle DAT, i dati del disponente e del fiduciario, nonché copia delle DAT (ove il disponente abbia fornito il consenso) saranno inviate in modalità telematica alla banca Dati Nazionale DAT istituita presso il Ministero della salute.

Costi

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Altre informazioni

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Documenti

  PDF30,9K consegna.pdf
  PDF167,6K disposizioni.pdf
  PDF104,3K nomina fiduciario.pdf