TARSU - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il Regolamento Comunale sulla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani.
Si ricorda che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito; non sono altresì soggetti i locali o le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per l'uso cui sono destinati.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori stessi.
I soggetti tenuti al pagamento della tassa, devono presentare al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia unica dei locali e aree tassabili.
Si ricorda inoltre che la
denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di
tassabilità siano rimaste invariate.
AVVERTENZA: in caso di cessione o acquisto di immobili, variazione di indirizzo, immigrazione o emigrazione presso altro Comune, occorre recarsi sempre presso l'ufficio tributi per effettuare l'apposita denuncia. La comunicazione all'ufficio anagrafe e/o al corpo di polizia municipale, non fa venire meno l'obbligo di presentarsi all'ufficio tributi previsto dal D.Lgs. 507/93 in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. I trasgressori saranno necessariamente sanzionati.
Contenzioso: contro gli avvisi di liquidazione e/o accertamento emanati da questo ufficio tributi è possibile ricorre, ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modifiche e integrazioni, alla Commissione Tributaria Provinciale con sede a Grosseto, in Piazza Ettore Socci 3. Il ricorso deve essere redatto in bollo e notificato a questo Comune (a mezzo Ufficiale Giudiziario, tramite servizio postale con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnato direttamente all'ufficio tributi che rilascia ricevuta) e depositato nella Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto entro i successivi trenta giorni. Per ulteriori dettagli consulta il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.






