Bilanci e programmazione
La programmazione finanziaria degli Enti Locali trova disciplina nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
In esso vengono normati gli importanti documenti contabili attraverso i quali gli organi politici pianificano la loro attività:
- il bilancio di previsione annuale, che è il documento con il quale è programmata la gestione finanziaria di un periodo amministrativo corrispondente all’anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- il bilancio di previsione pluriennale, che traduce in termini finanziari gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e copre un periodo di tre anni;
- la relazione previsionale e programmatica, che definisce i piani strategici che l’Ente intende perseguire e le risorse che vengono destinate per il loro raggiungimento;
- il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), che è una diretta derivazione del bilancio di previsione, con una ulteriore gradazione delle risorse dell’entrata e degli interventi della spesa in capitoli, con il P.E.G. vengono affidati ai responsabili dei servizi gli obiettivi della gestione unitamente alle risorse necessarie per conseguirli.






